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TITOLI EDILIZI, CARENZE DOCUMENTALI E NULLITÀ (TAR Lombardia, Milano, II, 30 luglio 2020 n. 1470)

Il titolo edilizio è nullo quando manca di uno o più elementi essenziali. Ciò, alla luce della previsione di cui all'art. 21-septies della L. n. 241/1990. La questione, sottovalutata dai più, è particolarmente rilevante in quanto il Legislatore e la Giustizia Amministrativa danno particolare peso al fatto che la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) sia un titolo che si consolida per effetto di una dichiarazione unilaterale. Da ciò discende che la mancanza di un elemento essenziale alla formazione del titolo produce la nullità dello stesso. Un titolo edilizio nullo è "tamquam non esset", il che significa che "è come se non fosse mai esistito". Bisogna però fare attenzione. Una sentenza del TAR Lombardia, Milano (II, 30 luglio 2020 n. 1470) ha anche affermato che, se i lavori sono stati effettivamente segnalati ma la documentazione prodotta è carente, non si versa in un’ipotesi di nullità, in considerazione del fatto che il Comune avrebbe dovuto chiedere integrazioni documentali. Sussiste, secondo la sentenza citata, “l’onere del Comune di verificare tutta la documentazione presentata e di chiedere eventuali integrazioni documentali. Infatti ai sensi dell’art. 20 c. 5 del DPR 380/01 “5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”. La norma, dettata per il rilascio del permesso di costruire ma applicabile a tutti i titoli edilizi, chiarisce che l’amministrazione è onerata di soccorso istruttorio nei confronti dei soggetti che richiedono il rilascio di un titolo edilizio, in quanto grava sull’amministrazione l’onere di facilitare lo svolgimento dell’attività amministrativa che condizioni l’esercizio dei diritti dei cittadini. E’ questo una delle principali applicazioni del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.). (...omissis...) grava sull’amministrazione un preciso obbligo di assistenza ai privati nello svolgimento della loro attività amministrativa, in quanto l’amministrazione è il soggetto che professionalmente conosce e produce le norme di azione che si applicano anche ai terzi e quindi deve mettere a disposizione tale conoscenza. A tale obbligo di assistenza si connette poi il dovere del privato di dichiarare tutti gli elementi a sua conoscenza che sono necessari all’amministrazione per svolgere la sua funzione.” Ne deriva che, sul presupposto che la denuncia sia stata effettuata con una carenza documentale, al fine di considerare un titolo “nullo” occorrerà verificare se la Pubblica Amministrazione abbia o meno richiesto un’integrazione documentale. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione abbia richiesto una tale integrazione e il privato non abbia adempiuto, in tal senso il titolo sarà da considerarsi nullo e, pertanto, gli interventi edilizi effettuati in base allo stesso saranno da considerarsi automaticamente illegittimi e sottoposti a misure di vigilanza e repressione. Nel caso, invece, in cui la Pubblica Amministrazione non abbia provveduto ad avanzare una richiesta di integrazione documentale, il Comune dovrà valutare se sanare la pratica (ad esempio con il deposito della documentazione mancante) o annullare il titolo per illegittimità, dovendo in tal caso dimostrare la sussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento.

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